Navi da crociera, annullate le ordinanze ADM sugli apparecchi da intrattenimento

Il Tribunale di Firenze ha annullato due ordinanze-ingiunzioni emesse dall’ADM contro proprietari e gestori di apparecchi da intrattenimento installati a bordo di navi da crociera. Le sentenze, depositate il 7 e il 22 agosto 2026, accolgono integralmente i ricorsi. Al centro della vicenda, i controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei porti italiani.
Cosa hanno deciso i giudici
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Firenze ha accolto per intero le tesi difensive presentate dallo Studio Legale Ripamonti. Le ordinanze-ingiunzioni sono state annullate integralmente. Destinatari delle pronunce: i proprietari, i gestori degli apparecchi e la società proprietaria delle navi coinvolte.
| Data deposito | Sezione | Esito |
|---|---|---|
| 7 agosto 2026 | Seconda Sezione Civile, Tribunale di Firenze | Annullamento integrale dell’ordinanza-ingiunzione ADM |
| 22 agosto 2026 | Seconda Sezione Civile, Tribunale di Firenze | Annullamento integrale dell’ordinanza-ingiunzione ADM |
Le due decisioni chiudono altrettanti procedimenti promossi dallo studio legale. Per il settore degli intrattenimenti, è un esito che ridisegna i confini dell’azione amministrativa in ambito navale.
Il nodo giuridico: terraferma e navigazione
La vicenda mette a confronto le regole della terraferma con la disciplina speciale della navigazione marittima. L’ADM contestava la presunta assenza dei titoli autorizzatori previsti dall’articolo 38 della Legge 388/2000. Contestata anche la licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS per gli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro.
Il quadro normativo richiamato dalle decisioni comprende tre norme:
- l’articolo 38 della Legge 388/2000 sui titoli autorizzatori
- l’articolo 86 del TULPS per gli apparecchi di puro intrattenimento
- l’articolo 5, comma 3, del D.L. 457/1997 per le navi del Registro internazionale
Proprio quest’ultima disposizione è il cuore della sentenza: riguarda le navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale durante la navigazione oltre il mare territoriale. Secondo i giudici, in quel contesto la disciplina speciale prevale sulle regole generali applicate a terra.
L’origine della vicenda: le ispezioni nei porti
La controversia nasce dalle ispezioni svolte dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria sulle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri. I controlli sono avvenuti durante la sosta nei porti nazionali. A bordo sono stati contestati i titoli relativi a simulatori di guida e apparecchi a premio.
Per gli operatori delle navi da crociera, la decisione del Tribunale di Firenze diventa un punto di riferimento. Le verifiche nei porti italiani dovranno ora confrontarsi con la disciplina della navigazione, come già accade per gli apparecchi installati a terra nelle sale gioco e nei locali pubblici.
La difesa: lo Studio Legale Ripamonti
I ricorsi sono stati presentati dallo Studio Legale Ripamonti, con gli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti. Lo studio ha sedi a Viterbo e Firenze. Il Tribunale ha annullato integralmente le ordinanze-ingiunzioni impugnate, senza lasciare spazio a parziali conferme.
Perché la sentenza conta
Il caso non riguarda il gioco d’azzardo: gli apparecchi contestati erano di puro intrattenimento senza vincita in denaro, come simulatori di guida e giochi a premio. La distinzione è centrale, perché per queste macchine la legge richiede comunque titoli autorizzatori quando operano sulla terraferma. In navigazione, secondo i giudici, vale un regime diverso.
Le due pronunce arrivano a distanza di 15 giorni l’una dall’altra. La vicinanza temporale segnala una linea coerente del Tribunale di Firenze sulla materia. Per gli operatori è un segnale chiaro: le contestazioni fondate solo sulle regole della terraferma possono essere ribaltate in sede giudiziale.
Cosa cambia per il settore del gioco
La decisione non tocca il gioco online, ma ridisegna i confini dell’enforcement ADM nel comparto fisico. L’Agenzia continua la sua azione contro il gioco non autorizzato: la blacklist dei siti illegali ha superato quota 12.600 indirizzi nel 2026. La sentenza di Firenze, però, conferma che ogni contestazione va valutata nel contesto normativo giusto.
Per i giocatori, la regola resta quella della trasparenza. Gli apparecchi da intrattenimento a terra, le classiche [slot da bar](https://capitancasino.net/migliori-slot-online/slot-da-bar/), sono legali solo se conformi alle norme tecniche e fiscali. Chi cerca il gioco online, invece, deve scegliere operatori affidabili e verificati, come quelli indicati nella guida ai casinò online sicuri.
La vicenda delle navi da crociera resta aperta sul piano del principio: il confronto tra disciplina tributaria e navigazione difficilmente si chiude con due sole pronunce. Il settore attende ulteriori chiarimenti normativi, anche in vista del riordino del gioco fisico.
Fonte: Gioconews — Navi da crociera, annullate due ordinanze-ingiunzioni ADM (3 settembre 2026)